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NUOVE DETRAZIONI IRPEF PER GLI INQUILINI Finanziaria 2008, Art. 1, cc. 9-10
L’articolo 15 (comma 1, lettera i-sexies) e l’articolo 16, TUIR, prevedevano già alcune agevolazioni fiscali per gli inquilini titolari di contratti di locazione su immobili. Le nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2008 hanno ampliato la normativa in esame, prevedendo e disciplinando ulteriori casi per i quali è possibile beneficiare di agevolazioni similari.
Le NUOVE DETRAZIONI nel modello 730/2008 VI sezione del quadro E sono le seguenti:
A) rigo E39: detrazione “generica” per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione
principale;
B) rigo E40: detrazione spettante agli inquilini di immobili utilizzati come abitazione
principale locati con contratti convenzionali;
C) rigo E41: detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che
trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro;
D) rigo E42: detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa tra
i 20 e i 30 anni
N.B. Le detrazioni relative alle spese per canoni di locazione spettanti agli studenti
universitari fuori sede vanno indicate nella sezione I del quadro E, al rigo E18,
detrazione calcolata su un importo massimo pari ad € 2.633,00.
In generale: l’importo (definito forfetariamente) delle detrazioni varia a seconda del reddito complessivo del dichiarante.
Per abitazione principale si intende quella in cui il soggetto e/o i suoi familiari hanno la propria dimora abituale.
MODALITà DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE NEL CASO DI INCAPIENZA
La Legge Finanziaria 2008 aggiunge all’articolo 16, TUIR, il comma 1-sexies, secondo cui qualora la detrazione spettante è di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, TUIR) e per spese di produzione (art. 13, TUIR), è comunque riconosciuta al contribuente la possibilità di beneficiare della parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta da lui dovuta.
Tale beneficio vale per tutte le tipologie di detrazione relative alla sezione VI del quadro E (v. A), B), C), D)).
Le modalità con cui verrà attribuita la parte che non ha trovato capienza, verranno comunicate con Decreto Interministeriale.
ALTERNATIVITà delle detrazioni di cui allA sezione VI, QUADRO E
Le detrazioni previste dalla sezione VI del Mod. 730/2008 sono alternative tra di loro e quindi non accumulabili. Il contribuente è quindi libero di scegliere la detrazione a lui più favorevole.
è possibile beneficiare di più detrazioni, se il contribuente si trova per parte dell’anno in una delle situazioni previste e per l’altra parte dell’anno in una delle altre situazioni.
In ogni caso, la somma dei campi riferiti al periodo di giorni per i quali spetta la detrazione non deve essere superiore a 365.
FONTE: Sunia, Notiziario Confedilizia, Manuale SEAC
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